Mozioni

APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

REGOLAMENTO  COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

GLI EMENDAMENTI DA ME PROPOSTI ...ANCORA... "IN SOSPESO"

Emendamento A 

Nel testo deliberativo, dopo il secondo “CONSIDERATO”, inserire il seguente testo:

CONSIDERATO ALTRESÌ che la 59ª edizione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, varato dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), ente privato nazionale che dal 1966 disciplina la comunicazione commerciale per una corretta informazione del cittadino-consumatore e una leale competizione fra le imprese, individua i contenuti della comunicazione pubblicitaria. Il Codice, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli operatori pubblicitari che, nella loro maggioranza, aderiscono all’Istituto e riconoscono la sfera d’azione dei suoi organi, stabilisce che, nel rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non deve contenere elementi che possano comportare discriminazioni dirette o indirette né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. La comunicazione pubblicitaria, in particolar modo, non deve contenere elementi che presentino stereotipi di genere o elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano al sessismo e alla violenza di genere; la comunicazione pubblicitaria relativa ai giochi con vincita in denaro, autorizzati sul territorio italiano, non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità e che tutelino dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile e d’azzardo, determinati da eccesso o dipendenza; non deve contenere dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti; deve evitare quei messaggi che, rivolti a bambine/i, intesi come minori fino a 12 anni, e agli adolescenti, possano danneggiarle/i psichicamente, moralmente o fisicamente.

Emendamento B

Nel testo deliberativo, nella parte propositiva, dopo il punto che inizia “Demandare all’Ufficio Sviluppo Organizzativo….”, inserire il seguente testo:

Demandare al competente Settore Servizi alle Imprese la costituzione di una apposita Commissione che, in chiave preventiva, svolga monitoraggio costante sulla comunicazione commerciale presentata dall’inserzionista pubblicitario. L’Amministrazione Comunale, nei casi ritenuti dubbi dalla predetta Commissione, cioè quando i contenuti della comunicazione commerciale palesino elementi che possono comportare discriminazioni dirette o indirette o contengono messaggi di incitamento all'odio basato su genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, può sottoporre la comunicazione commerciale allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

Attivare un numero comunale di pubblica utilità e predisporre una sezione sul sito istituzionale a cui cittadine/i, consumatrici/tori, associazioni possano rivolgersi per segnalare abusi e comunicazioni pubblicitarie non conformi alle norme del Codice di Autodisciplina e lesive della dignità umana e dell'integrità della persona.

Emendamento C

Nel Regolamento, dopo l’art. 10, inserire il seguente articolo, avendo cura di modificare di conseguenza il numero degli articoli successivi:

Art. 11

L’ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA E IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

1.    L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) è l’ente privato che dal 1966 regolamenta la comunicazione commerciale per una corretta informazione del cittadino-consumatore e una leale competizione fra le imprese. Le norme da rispettare sono contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e sono applicate dal Comitato di Controllo (organo composto da membri nominati dall’Istituto e scelti tra esperti di problemi dei consumatori, di tecnica pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di materie giuridiche) e dal Giurì (organo composto da membri nominati dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria e scelti tra esperti di diritto, di problemi dei consumatori, di comunicazione). All’osservanza del Codice sono tenuti tutti gli operatori pubblicitari che, nella loro maggioranza, aderiscono all’Istituto e riconoscono la sfera d’azione dei suoi organi.

Il Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che la comunicazione commerciale, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore.

Il Codice di Autodisciplina definisce le attività in contrasto con le finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative; l’insieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi l’attività di comunicazione, costituisce la base normativa per l’autodisciplina della comunicazione commerciale.

Il Comune di Palermo accetta la 59ª edizione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, varato dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ed in vigore dal 1° gennaio 2015, i Regolamenti autodisciplinari e le decisioni assunte dal Giurì anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché delle ingiunzioni del Comitato di Controllo  divenute definitive.
Il Comune di Palermo, in relazione ai propri impianti pubblicitari, accetta e farà accettare il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale agli utilizzatori pubblicitari di quegli impianti.
4.    L’accettazione del Codice di Autodisciplina può operare anche in chiave preventiva allorché l’Amministrazione Comunale, nei casi dubbi, previa valutazione da parte dell’apposita Commissione all’uopo istituita presso il Settore competente, sottoponga direttamente e/o inviti l’inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio pubblicitario allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

I gestori degli impianti pubblicitari, contestualmente alla richiesta per il rilascio dell’autorizzazione ad istallare l’impianto pubblicitario, permanente o temporaneo, dovranno sottoscrivere una clausola con cui accettano e fanno accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzano quell’impianto il Codice di Autodisciplina. In particolar modo, si impegnano ad aderire ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere) del Codice.
Il Comune di Palermo si impegna a vigilare affinchè i suddetti gestori degli impianti pubblicitari osservino le norme contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sottoscritto.

Emendamento D

Nel Regolamento, all’art. 11, dopo il comma 3, inserire il seguente comma, avendo cura di modificare di conseguenza il numero dei commi successivi:

4.    Tenuto conto delle direttive europee, delle norme contenute nel vigente Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e del Protocollo d’Intesa rinnovato e siglato il 31 gennaio 2013 fra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), si dispone che, su tutto il territorio comunale, la comunicazione commerciale debba essere onesta, veritiera e corretta, debba garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non debba contenere elementi che possano, in qualche modo, approvare, esaltare ed indurre alla violenza di genere, non debba comportare discriminazioni dirette o indirette né contenere alcun incitamento all'odio basato su genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Debba evitare, infine, ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.

In particolar modo:

a)    L’Amministrazione Comunale dichiara la città di Palermo “Città libera dalla pubblicità offensiva della dignità della donna”. Proibisce, su tutto il territorio cittadino, la pubblicità che presenti stereotipi di genere o elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano al sessismo e alla violenza di genere. Promuove la rappresentazione dell’immagine femminile e l’uso di un linguaggio non sessista e rispettoso delle donne, tesi alla valorizzazione della figura femminile e del ruolo delle donne nella società.

La comunicazione commerciale deve:

Non contenere immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne;

Non contenere immagini o rappresentazioni di mercificazione del corpo della donna, e rappresentazioni del corpo della donna quale oggetto di possesso;

Tutelare la dignità della donna, rispettare il principio di pari opportunità e diffondere valori positivi sulla figura femminile;

Porre attenzione alla rappresentazione dei generi, rispettare le identità di donne e uomini, in coerenza con l’evoluzione dei ruoli della società;

Promuovere l’uso di un linguaggio non sessista e rispettoso delle donne.

L’Amministrazione Comunale dispone, inoltre, che nessun materiale, inerente iniziative collegate o patrocinate dal Comune di Palermo, e che nessuna sua pubblicazione sui mezzi di informazione e comunicazione (sito, periodico di informazione comunale ecc.), sia veicolo di tali stereotipi lesivi per la dignità delle donne.

b)    Una cura particolare deve essere posta alla comunicazione commerciale rivolta a bambine/i, intesi come minori fino a 12 anni, e agli adolescenti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà. La comunicazione commerciale non deve indurre a:

       violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

       compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;

       ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;

       sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche;

       adottare l’abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l’esigenza di seguire uno stile di vita sano;

       sollecitare altre persone all’acquisto del prodotto oggetto della comunicazione.

       L’impiego di bambine/i e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

       Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione delle/i bambine/i, o dei soggetti che appaiano tali.

c)    Il Comune di Palermo vieta la pubblicità del gioco d’azzardo e della pubblicità “ingannevole” e dispone che nessun materiale, inerente iniziative collegate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, e nessuna sua pubblicazione sui mezzi di informazione e comunicazione (sito, periodico di informazione comunale ecc.), sia veicolo di pubblicità del gioco d’azzardo o pubblicità di esercizi commerciali che al loro interno abbiano slot machines, lotterie e giochi scommesse. La comunicazione commerciale relativa ai giochi con vincita in denaro, autorizzati sul territorio italiano, ai fini di tutelare l’interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza, non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità.

La comunicazione commerciale non deve:

       incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato;

       negare che il gioco possa comportare dei rischi;

       omettere di esplicitare le modalità e le condizioni per la fruizione degli incentivi e dei bonus;

       presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;

       indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;

       rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi – o soggetti che appaiano evidentemente tali – intenti al gioco;

       utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;

       indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;

       rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo;

       indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;

       fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

d)    Il Comune di Palermo si impegna a trasmettere all’IAP, anche su segnalazione delle/i cittadine/i,le comunicazioni commerciali che:

       ritengano lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne;

       contengano messaggi rivolta a bambine/i, intesi come minori fino a 12 anni, e agli adolescenti che possano danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente;

       pubblicizzino il gioco d’azzardo, slot machines, lotterie e giochi scommesse.

Emendamento E

Nel Regolamento, dopo l’art. 12, inserire il seguente articolo, avendo cura di modificare di conseguenza il numero degli articoli successivi:

Art. 12

APPREZZAMENTI, RECLAMI, SEGNALAZIONI

1.    Le/I singole/i cittadine/i, consumatrici/tori, come le loro associazioni, possono segnalare al Comune di Palermo o al Comitato di Controllo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria la comunicazione commerciale ritenuta lesive della dignità umana e dell'integrità della persona.

2.    Sarà cura dell’Amministrazione Comunale dare massima diffusione alla cittadinanza dell’attivazione di un numero comunale di pubblica utilità e del portale on-line sul sito istituzionale a cui rivolgersi e/o registrasi per segnalare abusi e comunicazioni pubblicitarie ritenute lesive della dignità umana e dell'integrità della persona e/o non conformi alle norme stabilite dal Codice di Autodisciplina.

2.    Chiunque ritenga di subire pregiudizio da attività di comunicazione commerciale contrarie al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale può richiedere l’intervento del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria nei confronti di chi, avendo accettato il Codice stesso in una qualsiasi delle forme indicate nelle Norme Preliminari e Generali, abbia compiuto le attività ritenute pregiudizievoli.
La parte interessata deve presentare una istanza scritta al competente settore comunale e/o al Comitato di Controllo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria indicando la comunicazione commerciale che intende sottoporre all’esame del Giurì, esponendo le proprie ragioni, allegando la relativa documentazione e i previsti diritti d’istanza.

Chi sono

Antonella Monastra è palermitana e nata nel ‘56. E’ ginecologa responsabile del Consultorio Familiare ...
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